DIRITTO CIVILE

Diritto civile

L’area del Diritto Civile è seguita da avvocati che hanno maturato significativa esperienza nell’assistenza di privati e nella gestione del contenzioso innanzi alle competenti Autorità giudiziarie.

La preparazione e la dedizione per la professione legale, oltre all’attenzione per il dettaglio, consente al nostro gruppo di lavoro di affrontare nell’ambito del Diritto Civile particolari problematiche con cura e con efficacia.

L’operato di tutti i componenti dello Studio, ad ogni livello, parte dalle esigenze e aspettative dell’assistito. Solo così è possibile raggiungere l’elemento più importante: la fiducia della persona che ci ha conferito l’incarico.

Come richiedere assistenza legale

Ricevuta la prima richiesta, che può essere inviata via telefono (al numero di telefono 392.2824621 – attivo anche quale linea WhatsApp dalle ore 9:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì – salvo urgenze che verranno esaminate caso per caso -) o via e-mail, e valutatane la relativa fondatezza, il primo appuntamento è gratuito perché preliminare sia all’inquadramento della problematica e sia alla valutazione della linea difensiva da seguire.

Laddove ricorrano i requisiti per essere ammessi, i componenti dello Studio senza alcun costo per il Cliente provvederanno ad istruire la pratica per ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presso l’Ordine degli Avvocati territorialmente competente (da individuarsi in all’Autorità giudiziaria competente per territorio) e successivamente il Cliente verrà seguito nel procedimento civile per il quale è stata presentata la domanda, sempre senza dover sostenere alcuna spesa o costo.

Il T.U. delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) prevede come requisito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che il soggetto richiedente possieda un reddito annuo non superiore ad € 12.838,01 ex decreto interdirigenziale del 10.5.2023, calcolato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 76 T.U.

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Nell’ambito del Diritto Civile viene offerta assistenza nelle seguenti materie:

Diritto di famiglia

Nonostante il nostro ordinamento giuridico riconosca ancora un ruolo preminente alla famiglia “come società naturale fondata sul matrimonio” (art. 29 Costituzione), è un dato di fatto che il legislatore italiano e la giurisprudenza riconoscono oggi valore, a determinati e specifici fini giuridici, anche alle unioni di fatto e alle unioni omosessuali.

Filiazione legittima naturale

Due recenti riforme legislative, la Legge n. 219/2012 e il Decreto Legislativo n. 154/2013, hanno attuato una rivoluzione nell’ambito della disciplina del rapporto di filiazione.

Non esiste più, infatti, la storica distinzione tra figli legittimi (nati da genitori uniti in matrimonio), naturali (nati da genitori non legati tra loro dal vincolo matrimoniale), legittimati (ovvero naturali i cui genitori si sono successivamente uniti in matrimonio) e adottivi (legati ai genitori adottanti da un vincolo giuridico, ma non biologico): la riforma ha conseguentemente attribuito ai figli, comunque concepiti, la stessa condizione giuridica, attraverso la riformulazione dell’art. 315 c.c. (il cui testo è ora “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”).

In attuazione del menzionato principio dell’unicità dello stato di figlio, la normativa codicistica relativa alla responsabilità genitoriale e al corpus dei diritti e doveri dei figli è stata raggruppata in un unico titolo, il IX del codice civile (art. 315-342 ter).

Oggi è il solo Tribunale ordinario ad avere competenza per l’emissione dei provvedimenti in materia di affidamento e collocamento dei figli, misura del contributo da prestare per il loro mantenimento e assegnazione della casa coniugale, sia in caso di separazione e divorzio sia nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio (art. 337 bis c.c.).

In questo ambito lo Studio si occupa di: Giudizi per l’affidamento dei minori

Nei suddetti procedimenti vengono affrontate le questioni attinenti la ripartizione e l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minorenni (a tutela di questi) nei casi in cui i genitori non abbiano mai convissuto o non convivano più, sia che prima fossero sposati sia che fossero conviventi more uxorio.

Il recente D.Lgs. n. 154/2013 ha introdotto nel nostro codice civile gli articoli da 337 bis a 337 octies, riunendo così in un unico capo tutte le norme da applicare in materia di affidamento di figli minori, qualunque fosse il legame tra i loro genitori.

Oggi, quindi, il nuovo art. 337 ter del codice civile recita: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Prima dell’entrata in vigore di questa disciplina, la regola era l’affido esclusivo, il quale limitava la potestà del genitore non affidatario, riservandogliela solo per le decisioni di maggiore importanza e sempre di comune accordo con il genitore che la esercitava in maniera più
ampia. Di fatto, era un unico genitore (solitamente la madre) a poter prendere quasi ogni decisione inerente il figlio.

Oggi, invece, la regola è quella contraria. Recita, infatti, l’art. 337 ter, III comma: “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente”.

Entrambi i genitori, quindi, mantengono intatta la facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio e solo le piccole decisioni della vita quotidiana (cosiddette “di ordinaria amministrazione”) possono essere assunte da un genitore senza consultare l’altro, solitamente nei periodi in cui il minore vive con lui.

La regola dell’affido condiviso consente, quindi, la suddivisione equilibrata delle responsabilità dei genitori e la permanenza del figlio presso ciascun genitore.

In questo senso, l’obiettivo dell’istituto è quello di creare una permanenza tendenzialmente paritaria dei figli presso ciascun genitore, tale da consentire una routine settimanale figlio-genitore che non faccia sentire la mancanza dell’altro, di coinvolgere direttamente e in modo
equilibrato entrambi i genitori nella quotidianità del figlio e permettere a quest’ultimo di fare esperienza diretta di vita con ciascuno di essi.

L’affido esclusivo ad un genitore, di cui alla normativa abrogata, rimane applicabile, in via eccezionale, soltanto per le ipotesi in cui il comportamento dell’altro genitore nei confronti del figlio sia contrario all’interesse del minore stesso (art. 337 quater c.c.).

Procedimenti per la richiesta di mantenimento dei figli

I vincoli di solidarietà che devono intercorrere tra i membri di una stessa famiglia non trovano il loro fondamento solo in obblighi di carattere morale, ma anche in numerose norme di legge che stabiliscono, tra l’altro, il diritto agli alimenti e il diritto al mantenimento in presenza di
determinati presupposti.

Il diritto al mantenimento, in particolare, deriva anch’esso da vincoli di parentela o coniugio, ma il suo contenuto è molto più ampio del diritto agli alimenti: esso comprende non solo la soddisfazione dei bisogni primari, ma anche tutto ciò che è necessario per svolgere un’adeguata
vita di relazione, secondo l’ambiente sociale in cui vive la famiglia, ovviamente in relazione alle capacità economiche degli obbligati e alle loro capacità.

Hanno diritto al mantenimento i figli nei confronti dei genitori (art. 315 bis c.c.), fino al raggiungimento della loro completa indipendenza economica, e un coniuge nei confronti dell’altro (art. 156 c.c. e art. 5 l. n. 898/70) quando, in caso di separazione e/o divorzio, dimostri di non avere mezzi adeguati e sufficienti a garantirgli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (e sempre che non possa procurarseli per ragioni oggettive e la separazione non gli sia stata addebitata).

Al di fuori di queste due ipotesi, l’ordinamento non prevede altri casi in cui si possa vantare un diritto al mantenimento

Il titolo giudiziale che prevede l’obbligo di corrispondere al coniuge e/o ai figli un contributo al mantenimento è di solito costituito dalla sentenza di separazione o divorzio, ma può trattarsi anche dell’ordinanza presidenziale emessa all’inizio dei due procedimenti, di un decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni ovvero di un decreto del Tribunale ordinario: in ogni caso, il provvedimento giudiziale è dotato di efficacia esecutiva, il che significa che ne può essere imposto l’adempimento anche contro la volontà del soggetto obbligato.

Va, comunque, sottolineato che tutti i menzionati provvedimenti sono modificabili e revocabili in ogni tempo, in quanto sono emessi in base allo stato di fatto verificato al momento del giudizio, stato di fatto che può subire modificazioni anche importanti nel corso degli anni.

La modifica o la revoca dei provvedimenti in materia di mantenimento si ottiene all’esito di un ulteriore procedimento giudiziale, promosso dal soggetto che ha interesse a richiederle: stiamo parlando del procedimento di modifica delle condizioni di separazione (art. 710 c.p.c.), del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio (art. 9, comma I, l. n. 898/70) e del giudizio di modifica previsto dall’art. 316 bis c.c.

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Richieste di risarcimento danni

Chi ha subito un infortunio sul lavoro, un sinistro stradale, chi è stato vittima di un caso di malasanità, di stalking o mobbing, chi ha subito pregiudizio da un inadempimento contrattuale o qualsiasi altro evento dannoso, potrà rivolgersi allo Studio che offrirà assistenza al fine di ottenere il giusto risarcimento.

I componenti lo Studio hanno maturato una significativa esperienza nella gestione del risarcimento danni da infortuni sul lavoro, sinistri stradali, responsabilità medica e altre responsabilità professionali ed è in grado di offrire al Cliente la massima assistenza nella
conduzione delle pratiche risarcitorie, curando anche i profili di rilevanza penale, per i quali si rimanda alla relativa sezione del nostro sito internet.

Nel caso di esistenza di copertura assicurativa, lo Studio provvederà ad avviare e gestire il sinistro con la Compagnia di Assicurazione interessata.

Le controversie in materia sono sottoposte alla disciplina della negoziazione assistita obbligatoria (per il solo risarcimento del danno da veicoli e natanti) e della mediazione obbligatoria (nelle materie previste dalla Legge 4 marzo 2010, n. 28) procedure conciliative che dovranno essere obbligatoriamente esperite prima di procedere con la proposizione dell’azione giudiziaria, in cui lo Studio metterà a disposizione del Cliente tutta la propria esperienza e professionalità nel suo primario interesse all’ottenimento del congruo e celere risarcimento.

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Disciplina delle Locazioni

Nel suddetto ambito viene data assistenza per le seguenti procedure: sfratto per morosità sfratto per finita locazione decreti ingiuntivi per canoni scaduti procedura esecutiva per rilascio e consegna.

Lo Studio si occupa di seguire i propri Clienti nelle controversie afferenti lo sfratto per morosità o per finita locazione, seguendo il proprio Cliente in tutte le fasi processuali, nonchè di prestare assistenza durante la fase esecutiva di rilascio dell’immobile e di ingiunzione di pagamento per canoni scaduti.

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Ricorsi per decreto ingiuntivo (procedure per recupero crediti)

Un decreto ingiuntivo è l’ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l’obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni). Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.

Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e ss. del c.p.c. e richiede, per la sua emissione, la sussistenza di specifiche
condizioni.

Contro un decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto (normalmente 40 giorni).

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Ritiro patente di guida

I componenti dello Studio si occupano della presentazione di ricorsi avverso il provvedimento di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, richiesta di lavoro di pubblica utilità,
richiesta temporanea di permesso di lavoro.

Al momento dell’accertamento della guida sotto l’influenza di alcool (cd. stato di ebbrezza) per prima cosa vi è il ritiro della patente  da parte degli agenti (P.S., Carabinieri, Polizia Municipale ecc,); seguirà la notifica del provvedimento di sospensione cautelare della patente da parte del Prefetto.

Avverso tal provvedimento è previsto (si viene avvisati di tale facoltà nel verbale notificato) si può proporre ricorso avanti al Giudice di Pace del luogo di accertamento entro 30 giorni dalla notifica.  In tale ricorso si richiede l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente ovvero la riduzione. In ogni caso, il periodo di ritiro e sospensione della patente operato dal Prefetto sarà detratto dal periodo di sospensione che eventualmente determinato con la sentenza del magistrato penale.

E’ prevista la nomina di un avvocato.

I motivi di ricorso al Giudice di Pace, naturalmente, variano da caso a caso.

La Legge  29.07.2010 n° 120 ha modificato l’art. 186 del codice della strada e introdotto, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la possibilità di sostituire la pena, detentiva e  pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità

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Altre problematiche verranno di volta in volta esaminate a seconda della specificità del caso che verrà sottoposto, e quindi si invita gli utenti a prendere contatto con il call center per esporre il singolo caso, al numero di telefono 392.2824621 – attivo anche quale linea WhatsApp dalle ore 9:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì – salvo urgenze che verranno esaminate caso per caso -)

Come contattarci