Curatore speciale del minore e gratuito patrocinio

Quando è consentito l’accesso dei bambini al beneficio del patrocinio a spese dello Stato?

L’attività svolta dal Curatore Speciale del minore è di particolare importanzanei procedimenti giudiziari che coinvolgono i diritti dei minori, con particolare riferimento a contesti familiari di accentuata conflittualità tra i genitori che determinino l’autorità giudiziaria ad effettuare una valutazione delle rispettive capacità genitoriali, ovvero nei casi più gravi, potrebbero addirittura determinare la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.

Gli avvocati che operano nel nostro gruppo di lavoro, disponendo delle relative competenze nella materia, sono abilitati a ricevere eventuali nomine a Curatori Speciali di minori, essendo iscritti nelle relative liste tenute e predisposte dalla competente autorità giudiziaria.

Il ruolo del Curatore Speciale del minore

Negli ultimi anni la questione riguardante la valorizzazione dei diritti del minore come “parte processuale” e non più come “parte minore” ha reso necessaria l’adozione di norme volte a salvaguardare il c.d. “best interest of child” sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Di qui l’esigenza del minore ad essere adeguatamente e autonomamente rappresentato nei processi. Per soddisfare questa esigenza la legge n. 206 del 26 novembre 2021, attuata con il decreto legislativo n. 149/2022, ha apportato modifiche significative in materia di tutela dei minori, con particolare riguardo alla figura del Curatore Speciale.

Il Curatore Speciale del minore ha il compito di “ascoltare” e “dare voce” al minore nel procedimento in cui è coinvolto, perseguendo il suo interesse supremo.

Il Curatore Speciale del minore si pone sia quale figura processuale, chiamato a rappresentare il minore laddove sorgano ipotesi di confitti di interessi con i genitori sia quale figura sostanziale che agisce “fuori” dal processo e per situazioni specifiche su mandato del giudice.

In tutti i casi, il Curatore Speciale del minore esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.

La nomina del Curatore Speciale è obbligatoria ed è disposta dal giudice, anche d’ufficio, nei casi di:

  1. decadenza dalla responsabilità genitoriale richiesta dal Pubblico Ministero nei confronti di entrambi i genitori; ovvero da un genitore nei confronti dell’altro;
  2. adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del Codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  3. se emerge una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
  4. su richiesta del minore quattordicenne.

Si ha invece la nomina facoltativa del Curatore Speciale (art. 473 bis 8 comma 2 c.p.c.), quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore

Il Curatore Speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315-bis, terzo comma, del deve essere succintamente motivato.
Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso del procedimento alla stessa provvede d’ufficio il giudice che procede.
Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315-bis, terzo comma, del Codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 473-bis.4.

Spesso nominato tra gli avvocati, il Curatore, quindi, garantisce un’assistenza tecnica adeguata alle particolari esigenze del minore, proteggendo i suoi diritti e interessi.

Tuttavia, la retribuzione del Curatore attraverso il gratuito patrocinio non è scontata: occorre verificare specifici requisiti reddituali e normativi.

Accesso al patrocinio a spese dello Stato: un beneficio non sempre garantito

Contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, l’accesso del minore al gratuito patrocinio non è automatico.

È essenziale infatti verificare i redditi personali del minore e, salvo deroghe specifiche, quelli del nucleo familiare convivente. Attualmente, il limite reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato è pari ad euro 12.838,01.

In situazioni particolari, ad ogni modo, come il conflitto di interessi con i genitori o procedimenti riguardanti diritti della personalità, si tiene conto esclusivamente del reddito personale del minore.

Le indagini preliminari del Curatore

Il Curatore, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni penali di cui all’art. 125 del TUSG, ha l’obbligo di accertare in primis se il minore ha un reddito personale – eventualmente da cumulare con quello dei familiari conviventi- assumendo informazioni presso:

  • Gli stessi familiari
  • L’ Agenzia delle Entrate per ottenere, previo accesso civico generalizzato, un certificato reddituale del minore

Esistono casi che permettono di considerare esclusivamente il reddito personale del minore, ovvero:

  • Conflitto di interessi con i genitori conviventi
  • Procedimenti relativi ai diritti della personalità del minore

In questi casi, il legislatore riconosce che i redditi dei familiari non devono influenzare la valutazione dell’accesso al beneficio.

Conclusione

L’accesso al beneficio del Gratuito Patrocinio per un minore non è così automatico per cui l’avvocato che riveste il ruolo di Curatore Speciale fa bene, prima di presentare la domanda ed al fine di evitare di incorrere in pesanti sanzioni penali e pecuniarie in caso di rilascio di dichiarazioni false, ad attivarsi e verificare se il bambino che rappresenta ha effettivamente tutti i requisiti reddituali richiesti dalla legge.

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