Capita spesso di cadere nell’errore di confondere la difesa d’ufficio con il diverso istituto del patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio). Si tratta in verità di due istituti del tutto differenti ed è bene conoscere le differenze che intercorrono per sapere come comportarsi quando si presenta la necessità di essere difeso da un avvocato nell’ambito di un giudizio civile, penale o amministrativo.
Difesa d’ufficio
La difesa d’ufficio è assicurata a chi, a prescindere dalle proprie condizioni reddituali, sia stato citato in giudizio in un processo penale, quindi rivesta la posizione di soggetto imputato, ma, non abbia ancora provveduto a nominare un proprio avvocato di fiducia per farsi difendere nel corso del procedimento penale.
Chiunque, quindi, sia parte di un processo penale (c.d. imputato), e non abbia ancora nominato un avvocato di sua fiducia per la difesa, si vede assegnato dall’Autorità giudiziaria procedente per il grado un difensore d’ufficioscelto in un elenco di avvocati predisposto dal Consiglio dell’Ordine forense territorialmente competente.
La principale differenza con il gratuito patrocinio sta nel fatto che il difensore d’ufficio viene assegnato indipendentemente dal reddito dell’imputato e per l’attività svolta nel corso del procedimento dovrà essere pagato da quest’ultimo.
Patrocinio a spese dello Stato
Il gratuito patrocinio, più correttamente definito patrocinio a spese dello Stato,opera, invece, solo nei casi in cui un soggetto non abbiente sia interessato a promuovere o a costituirsi in un processo civile, penale o amministrativo.
Requisito indispensabile per poter beneficiare del gratuito patrocinio è che il soggetto disponga di un reddito non superiore a 12.838,01 euro, considerato anche il reddito di altri familiari conviventi con il richiedente, salvo i casi di proc. in cui vi possa essere un conflitto di interessi tra le parti.
L’interessato nell’ambito dei procedimenti civili deve presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente e allegare la documentazione fiscale attestante il proprio reddito, nonché quella relativa al reddito degli altri soggetti presenti nel suo stato di famiglia.
Nell’ambito invece di un procedimento penale, la domanda di ammissione deve essere presentata all’Autorità giudiziaria competente per la relativa fase del procedimento in corso (G.I.P., Tribunale, Corte di Appello) corredata sempre dalla documentazione comprovante il rispetto dei requisiti reddituali e l’assenza di condanne ostative alla richiesta di concessione del beneficio.
Una volta accolta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il soggetto potrà avere la difesa d’ufficio o nominare un avvocato di fiducia. Tuttavia, non tutti gli avvocati possono difendere un soggetto ammesso al gratuito patrocinio, ma solo quelli iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine territorialmente competente.