In generale, è possibile accedere al gratuito patrocinio, sia per agire che per difendersi – mediante la nomina di un avvocato iscritto in apposite liste e la sua assistenza a spese dello Stato –, nell’ambito di un processo civile, penale ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione, se si è titolari di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, pari ad € 12.838,01.
- Automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Ai sensi dell’art. 76, comma 4-ter (1) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, la persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere automaticamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento a discrezionalità valutativa al giudice.
In particolare, rientrano tra i reati sempre coperti dal gratuito patrocinio:
- i maltrattamenti in famiglia o da parte di convivente (art. 572 del Codice penale);
- la mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis);
- la violenza sessuale (art. 609-bis);
- gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);
- lo stalking (art. 612-bis).
Possono inoltre sempre accedere al gratuito patrocinio, se minorenni, le vittime dei reati:
- di riduzione in schiavitù (art. 600);
- di prostituzione minorile (art. 600-bis);
- di pornografia minorile (art. 600-ter);
- di tratta di persone e acquisto di schiavi (artt. 601 e 602);
- di atti sessuali in presenza di minori (609-quinquies).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il diritto della persona offesa da uno dei reati sopra indicati a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire detta qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito che, quindi, non devono nemmeno essere oggetto di dichiarazione sostitutive, attestazione o certificazioni formali di nessun tipo.
Risulta evidente, pertanto, che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.
Per tali motivi, la Corte Costituzione ha ritenuto la disposizione di cui all’art. 76, comma 4-ter d.p.r. n.115/2002, che riconosce il beneficio del patrocinio a spese dello Stato sganciandolo dal presupposto della non abbienza del soggetto richiedente, non lesiva del principio di parità di trattamento (in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost.).
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