Il patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.
Tale istituto consente a chi è privo di risorse economiche sufficienti di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale sia nel processo penale, che nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.).
Nessuna somma, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve, quindi, essere corrisposta all’avvocato, poiché il legale viene retribuito dallo Stato. La violazione, da parte dell’avvocato, del divieto di percepire compensi o rimborsi dal proprio assistito, costituisce illecito disciplinare professionale.
La possibilità, per i soggetti stranieri ed apolidi, di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio) è assolutamente pacifica, e, sebbene, l’art. 74 del T.U. Spese di Giustizia faccia riferimento al “cittadino”, essa deriva fra l’altro, quanto a stranieri ed apolidi, da espresse previsioni testuali contenute nello stesso testo unico che equiparano stranieri ed apolidi al cittadino italiano e prevedono ulteriori prescrizioni ai fini dell’ammissione (per tutte, si vedano artt. 90, 79 cpv e 94 co. 2 e 3 D.P.R. 115/2002).
Il Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) ha previsto, quindi, sia nel processo penale che nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario, un’equiparazione al trattamento previsto per il cittadino italiano di quello relativo allo straniero o all’apolide.
Condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari di un reddito annuo imponibile, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 12.838,01 (parametro secondo l’ultimo aggiornamento) Nel calcolo del reddito rientrano anche i redditi su cui non viene pagata l’IRPEF, come il reddito di cittadinanza. Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia (a meno che non si tratta di una causa in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).
Per i soli cittadini stranieri il testo unico sulle spese di giustizia richiede che i redditi prodotti all’estero siano certificati dalla autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il certificato consolare può essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Corte Costituzionale sentenza n. 157/2021).
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