Gratuito patrocinio civile: cos’è? Come accedervi?

Introduzione

Qualora un cittadino italiano non riesca a provvedere autonomamente al pagamento delle spese giudiziali o non abbia strumenti sufficienti per affrontare un processo, può usufruire di avvocati abilitati alla difesa per gratuito patrocinio. In questo modo il soggetto, se in possesso dei requisiti necessari, viene esonerato dal pagamento delle spese processuali e può beneficiare dell’intervento dello Stato, mantenendo il diritto ad agire in giudizio. Contatta gli avvocati del gratuito patrocinio Milano oggi stesso e prepara la tua difesa!

Che cos’è il gratuito patrocinio?

Il patrocinio a spese dello Stato, detto anche “gratuito patrocinio” o gratuito patrocinio Milano, è un istituto di civiltà giuridica che garantisce il diritto di difesa ai cittadini non abbienti e viene disciplinato dal DPR 115-22, in attuazione dell’art. 24 della Costituzione Italiana. L’avvocato difensore incaricato non riceve alcun compenso dal soggetto interessato e non può in nessun caso richiedere a quest’ultimo rimborsi inerenti l’attività svolta, poiché è lo Stato stesso a farsene carico. Qualora il legale violasse tale divieto causerebbe un grave illecito disciplinare professionale. Il gratuito patrocinio non viene concesso per tutte quelle attività e consulenze eventualmente fornite dal difensore prima che venga effettuato il giudizio; lo Stato consente infatti la sola difesa processuale e non interviene sull’ assistenza extragiudiziale.

Ammissione al gratuito patrocinio civile

L’ammissione al gratuito patrocinio riguarda tutte le giurisdizioni: civile, penale, contabile, amministrativa, tributaria e volontaria. Il gratuito patrocinio non viene applicato in tutte quelle cause riguardanti la cessione di crediti e ragioni altrui (ad esclusione di cessioni fatte in pagamento di crediti o ragioni preesistenti). Se invece il soggetto in questione perde la causa, risultando soccombente, non può fare nuovamente uso del beneficio riproponendo l’impugnazione. Nel caso in cui il soggetto richiedente venga condannato al pagamento di denaro in favore della controparte, lo Stato non si fa carico di tali oneri, poiché il beneficio si riferisce esclusivamente alle spese dovute all’avvocato difensore. I soggetti richiedenti il gratuito patrocinio possono essere sia pubblici (anche partite IVA e liberi professionisti) che privati (enti o associazioni senza scopo di lucro), a condizione che siano cittadini italiani, stranieri o apolidi regolari sul territorio nazionale. Vengono invece esclusi dal diritto di gratuito patrocinio tutti quei soggetti condannati in maniera definitiva per associazione mafiosa e per reati che riguardano l’agevolazione di attività mafiose (anche straniere); vengono inoltre estromessi coloro che producono, trafficano e detengono sostanze stupefacenti o psicotrope, così come tutti quei soggetti condannati in maniera definitiva per i reati di associazione per delinquere nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Il giudice della causa ha potere di revoca qualora la situazione economica del richiedente nel periodo del gratuito patrocinio dovesse cambiare. In questo caso, infatti, le nuove disponibilità non sarebbero più compatibili con la cessione del beneficio. La revoca del giudice si riferisce però solo all’attività difensiva svolta dopo il cambiamento della situazione reddituale, mentre il servizio eseguito precedentemente resta a carico dello Stato.

Il gratuito patrocinio civile riguarda controversie civili di ogni tipo: contese condominiali, separazioni contenziose all’usucapione, dispute relative al Codice della Strada, responsabilità mediche e così via. Lo Stato interviene a patrocinare anche le spese di processi che si riferiscono alla volontaria giurisdizione, come le separazioni consensuali, i divorzi congiunti, le autorizzazioni e i provvedimenti riguardanti l’affidamento dei figli, le responsabilità genitoriali, questioni relative l’eredità. Il gratuito patrocinio civile viene applicato a tutti i procedimenti nelle fasi di esecuzione, di revisione e di revocazione o opposizione di terzi, anche nel caso in cui l’assistenza del difensore non venga considerata obbligatoria dalla legge. Il patrocinio civile a spese dello Stato, così come quello penale, non può essere effettuato nel caso in cui venga nominato un secondo difensore; al cittadino viene infatti garantito l’accesso alla giustizia attraverso la nomina di un solo difensore. 

Requisiti e documentazione necessaria

Per accedere al gratuito patrocinio civile il richiedente necessita dei seguenti requisiti: un reddito imponibile IRPEF non superiore a 11.746,68 euro, secondo dichiarazione dell’anno precedente alla richiesta (il limite viene aggiornato ogni due anni). Il richiedente deve allegare alla domanda un’autocertificazione che attesti il proprio reddito, mentre il richiedente straniero o extracomunitario ha l’obbligo di munirsi di una certificazione dell’autorità consolare competente, ottenendo un’attestazione di comprovata veridicità. Ai fini della valutazione si tengono in considerazione tutti i redditi imponibili, compresi quelli non esenti da IRPEF percepiti dal richiedente nell’ultimo anno, che sono assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva. Qualora il soggetto non viva da solo l’ammontare del reddito in questione sarà la risultante dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. Il calcolo  dato dalla somma di tutti i singoli redditi familiari non ha però validità in queste due situazioni: se la causa riguarda diritti personalissimi (quali ad esempio il diritto al nome) o se gli interessi del richiedente non corrispondono a quelli degli altri componenti del nucleo familiare.

Se il cittadino desidera usufruire del gratuito patrocinio civile deve presentare domanda in triplice copia presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sottoscritta dal richiedente e autenticata dal difensore. La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le generalità del soggetto richiedente e dei membri del nucleo familiare, le ragioni a conferma della fondatezza dell’impugnazione, nonché tutte le prove utili alla causa. Il richiedente si impegna inoltre a comunicare ogni variazione di reddito entro trenta giorni allo scadere di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla comunicazione precedente. Sono necessari inoltre i documenti che attestino lo stato di famiglia e lo stato anagrafico, una copia della propria carta di identità, il codice fiscale personale e di tutti componenti del nucleo familiare; nel caso di familiari conviventi la documentazione che ne attesti il reddito (anche attraverso autocertificazione), una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (o un’autocertificazione che confermi la mancanza di reddito o la condizione di disoccupazione), una copia dell’atto che si desidera impugnare o contro il quale ci si appella e una copia di tutti gli atti che possano confermare la fondatezza dell’istanza. In mancanza di anche uno solo degli elementi indicati, la domanda non viene ritenuta ammissibile. Nei processi civili, come in quelli di volontaria giurisdizione, Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati accoglie la domanda di ammissione al gratuito patrocinio civile in maniera provvisoria e anticipata, poiché il Magistrato deve verificare la fondatezza dei dati ed apportare eventuali modifiche. Il provvedimento in via provvisoria viene poi comunicato all’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni pervenute.